Partiamo allora da ciò che c'è effettivamente scritto in queste leggi e che nessuno riporta:
Art. 1 legge 29/07/2010
(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79, e 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)
- La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito nominato -decreto legislativo n. 285 del 1992-, è sostituita dalla seguente: -e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio-
comma 3
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rse note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della Difesa.
Art. 6 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE FUORI DAI CENTRI ABITATI
comma 4
L'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5 comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia sulla neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati
Dalla lettura delle leggi qui sopra riportate risulta evidente che in nessuno degli articoli, o comma citati nelle ordinanze, il codice della strada obblighi all'emissione di tali ordinanze ma solamente quali siano gli Enti competenti autorizzati a farlo!
Vogliamo poi parlare dei cartelli stradali utilizzati?
Tale cartellonistica NON segnala l'obbligo ad averle a bordo.. bensì
Mancano inoltre le indicazioni del periodo di validità ed i riferimenti chilometrici, non sono presenti i cartelli di fine obbligo e mancano informazioni stradali preventive a tali obblighi..
Qui non è in discussione l'ordinanza in merito alla sicurezza che si ritiene doveroso applicare ma come la mettiamo con tutto il resto?
La fretta di correre ai ripari in previsione delle sicure nevicate invernali mettendosi al sicuro da contestazioni riferite alla mancata pulizia delle strade da parte delle Province sembra averla fatta da padrona.
Non sarebbe stato il caso di informarsi prima programmando per tempo tale operazione? Stando a notizie apparse nei giorni scorsi avrebbero anche scoperto come in tutta Europa ci siano difficoltà a reperire gomme invernali.
Insomma.. il solito guazzabuglio italiano che, leggendo questo articolo, ci porta a pensare a qualcosa di diverso.. che gli accordi con Assogomma siano stati fatti a livello regionale o nazionale per un qualche tornaconto?
Colpisce inoltre il fatto che andando a visionare le varie ordinanze provinciali si abbia la strana sensazione di aver a che fare con una sorta di "prestampati".
Una cosa è certa vista la tempistica dell'ordinanza Cremonese e le difficoltà a reperire "mezzi antisdrucciolevoli": RITIRARE L'ORDINANZA e lavorare seriamente per programmarla a partire dal prossimo inverno crediamo sia la soluzione più ragionevole.
è una vergogna ,siamo quasi senza lavoro riusciamo a pagare l'affitto e i lor signori si inventano ...certo se nevica un automobilista si mette le catene . e perchè non cè l'obbligo delle catene o gomme antineve ai veicoli di emergenza?? provate voi signori a vivere con uno stipendio e con l'affitto. vergogna.
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