giovedì 28 aprile 2011

Ikea e la Famiglia



La Costituzione

Parte I - Diritti e doveri dei cittadini
Titolo II - Rapporti etico-sociali

Articolo 29

- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
- Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare






1) il fatto che la Repubblica riconosca i diritti della famiglia naturale fondata sul matrimonio non significa che disconosce i diritti di "tutte le altre famiglie"... per assunto... non esclude tutte le altre forme di famiglia
2) esiste perciò un vuoto legislativo... quindi... gli organismi legiferanti dovrebbero provvedere a porvi rimedio inserendo tutte le tipologie di "famiglia" .
3) d'altronde... se in casa mia vive stabilmente una persona, anche non parente, (uomo o donna che sia) che contribuisce stabilmente al mutuo soccorso, alla gestione del gruppo "famiglia" e ne condivide gli intenti... non sono forse tenuta ad iscriverla nel mio stato di famiglia?
4) se tale documento sancisce in qualche modo la sua appartenenza al mio nucleo famigliare e viene quindi assoggettata a tutti i diritti e doveri che ne conseguono, non è forse a pieno titolo facente parte della famiglia in cui vive?
5) Laicità dello Stato significa anche "tutela di tutti gli individui al di là della religione"
6) il matrimonio non è forse una "condizione personale e sociale?"
7) Cosa impedisce il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso se è già sancito legalmente che due persone "eterosessuali" possano sposarsi civilmente dopo aver divorziato pur con alle spalle un matrimonio concordatario quindi celebrato anche in chiesa o che si siano sposate solo in chiesa?
8) l'impedirlo non è forse in contrasto con:

Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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